La Firma Digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un file di dati (testo, immagini, musica, ecc.). Come tale, non va confusa con altri oggetti omofoni definiti genericamente “elettronici”, come ad esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.
La Firma Digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
- la sottoscrizione di un documento informatico;
- la verifica, da parte dei destinatari, dell’identità del soggetto firmatario;
- la sicurezza della provenienza del documento;
- la certezza che l’informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
I presupposti giuridici che rendono possibili transazioni legali fatte grazie a queste tecnologie, si fondano soprattutto sull’articolo 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59, la cosiddetta “Bassanini 1”, che recita:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge…”.
L’attuale Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dispone inoltre, all’art. 21, comma 2, che “il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia [della forma scritta] prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.”
La Firma Digitale può essere apposta su qualunque documento informatico. Alcuni esempi di casi d’uso:
- bilanci e atti societari;
- fatture elettroniche;
- notificazioni al Garante della Privacy;
- iscrizione al registro dei revisori contabili;
- comunicazioni degli operatori finanziari con l’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di pareri al CNIPA